Farà anche caldo nei palazzi romani, certo che le ultime sentenze emanate dalla Corte Costituzionale sembrano frutto di menti perverse, lontane dai cittadini e dal concetto di giustizia.

Prima di addentrarci nelle sentenze in discussione, comprendiamo meglio il ruolo della Corte, ben spiegato negli articoli 134 – 135 – 136 -137 sezione I della Costituzione.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


Fatto questo giusto approfondimento, pubblico un breve commento sulle sentenze n. 249 ANNO 2010 e n. 265 ANNO 2010.

La sentenza n. 249 impugna Art. 61, numero 11-bis del codice penale. L’articolo appena citato inseriva come aggravante se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Questa norma era stata inserita dal ministro Roberto Maroni che aveva stabilito l’aggravante dello stato di clandestinità. Secondo la Corte Costituzionale questa norma sarebbe discriminatoria, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Di seguito, un esempio che meglio può far comprendere le gravi conseguenze della sentenza.

Nasreie Aki marocchino, classe ’83. Il 23 settembre dello scorso anno era stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione (più 2.400 euro di multa) al termine di un “rastrellamento” nelle piazze di Padova. Lo straniero era stato trovato con alcune dosi di droga e, come se non bastasse, aveva colpito con calci e pugni un militare dell’esercito. Il suo status di clandestino aveva consentito agli agenti in servizio di arrestarlo. Ma ora la decisione della consulta della corte costituzionale fa di lui un uomo libero. Tecnicamente l’esecuzione della pena è «sospesa». Allo straniero, che resta di fatto clandestino, è stato detto di presentarsi in questura. Cosa che difficilmente accadrà.

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Come se non bastasse la stessa Corte si è permessa di bocciare la norma che prevedeva il “carcere automatico” quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, per i sospettati di delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile (sentenza n. 265). Quest’ultima dovrebbe far gridare allo scandalo tutte le persone, ma anche giornalisti, che nelle scorse settimane si son permessi di contestare duramente esponenti del governo, che a loro detta, avrebbero presentato un emendamento salva preti, cosa mai avvenuta, dimostrata dal verbale della commissione del senato competente in materia.

E’ bene ricordare lo stipendio che percepiscono questi “signori”. La retribuzione annua netta attualmente in essere è pari a euro 203.424,00 per i Giudici (lorda: euro 427.416,99) e a euro 252.148,00 per il Presidente (lorda: euro 512.900,44), compresa l’indennità di rappresentanza.